Attraverso l’azione di rivalsa per colpa grave la struttura sanitaria può rivalersi nei confronti del medico curante in caso di danni da costui cagionati al paziente nell’esercizio della propria professione.
In altri termini, sebbene la struttura sanitaria possa rispondere a titolo contrattuale delle lesioni subite dal paziente, in caso di danno derivante da responsabilità medica per colpa grave il patrimonio del personale sanitario potrebbe comunque essere intaccato duramente dall’azione di rivalsa esercitata dalla struttura privata o pubblica.
Ma ci sono dei limiti alla responsabilità di quest’ultima e del personale sanitario? E, soprattutto, è possibile tutelarsi da questo rischio patrimoniale derivante dalla responsabilità del medico?
In questo approfondimento cercheremo di comprendere quali siano gli strumenti più idonei a tutelare il proprio patrimonio dal rischio di azione di rivalsa da parte delle strutture sanitarie, e in che modo sia possibile proseguire con maggiore serenità la propria attività professionale di medico.
Azione di rivalsa: significato e effetti sul patrimonio del medico
Prima di comprendere quali siano gli strumenti utili per tutelarsi contro questo rischio, ricordiamo fin da questa premessa che il paziente che ritiene di aver subito un danno da responsabilità medica abbia il diritto di rivolgersi al personale sanitario e alla struttura sanitaria per ottenere il relativo risarcimento del pregiudizio sofferto.
In seguito alla legge Gelli n. 24/2017 – di cui parleremo nelle prossime righe – la struttura sanitaria risponderà a titolo contrattuale ma, in alcune ipotesi, potrà poi rivalersi nei confronti del medico curante per ristorare il danno subito dal paziente.
L’azione di rivalsa, pur subordinata ai soli casi di dolo e colpa grave, può dunque mettere a serio rischio la tenuta del patrimonio del medico, anche alla luce dell’elevata quantificazione dei danni in ambito sanitario, rendendo più incerto e meno sereno lo svolgimento delle proprie attività professionali.
Azione di rivalsa in base alla Legge Gelli
L’attuale quadro normativo in materia di responsabilità sanitaria è disciplinato dalla Legge Gelli, che ha impattato sulla responsabilità medica degli esercenti le professioni sanitarie colmando le incertezze che sussistevano sull’interpretazione legislativa e la relativa applicazione.
In particolare, all’art. 7 la legge dispone come “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose e colpose”, e che “l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Ma cosa significa tutto questo? E come l’azione di rivalsa Legge Gelli impatta sulla sfera privata del medico?
In sintesi, la struttura sanitaria ha la responsabilità contrattuale per le prestazioni erogate al proprio interno, sia in spedalità che in intramoenia. Il paziente che intende ottenere un risarcimento per un danno subito da un medico che opera nella struttura dovrà dunque limitarsi a dimostrare il pregiudizio sofferto e il nesso di causa fra il danno e la condotta del personale sanitario.
La responsabilità degli esercenti la professione sanitaria all’interno della struttura sarà invece di tipo extracontrattuale, salvo l’ipotesi in cui abbiano assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente. Nella responsabilità extracontrattuale, il paziente avrà invece l’onere di provare il danno, il nesso tra danno e condotta del medico e la responsabilità di quest’ultimo.
Chiarito quanto sopra, nel caso in cui la struttura sanitaria sia stata condannata a risarcire il paziente del danno subito, potrà rivalersi sul professionista responsabile di tale inadempimento.
Come tutelarsi dall’azione di rivalsa con la giusta polizza assicurativa
Fermo restando che l’azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico non opera nei casi di colpa lieve, il personale sanitario rimarrà pur sempre esposto al rischio di rivalsa nel momento in cui la propria condotta sia qualificabile come di colpa grave.
In questo ambito, il professionista sanitario può comunque tutelare i propri interessi attraverso una specifica polizza per colpa grave, adatta alle proprie esigenze. Una polizza che la Legge Gelli ha previsto come obbligatoria contro tali ipotesi, per tutti gli operatori sanitari, includendo in essi le strutture sanitarie, i medici liberi professionisti e i medici dipendenti delle ASL (medici ospedalieri).
Ricordiamo in tal proposito che:
non vi è alcun obbligo di massimale, con la norma che ha introdotto il limite di rivalsa per il risarcimento del danno in caso di colpa grave per un massimo di tre volte il valore di stipendio annuo dell’operatore sanitario;
è presente una retroattività che copre gli eventi avvenuti fino a dieci anni prima della stipula della polizza, valutato che spesso le azioni di rivalsa sono avviate per colpe gravi avvenute in passato, frutto del fatto che i pregiudizi sulla salute di frequente non si verificano immediatamente dopo la condotta del medico, ma a distanza di diversi anni;
- la garanzia copre anche gli eredi, senza possibilità di disdetta. In caso di morte prematura del medico, dunque, gli eredi non saranno più chiamato a farsi carico di eventuali danni;
- considerato che l’unico organo competente per ottenere il risarcimento del danno da colpa grave è la Corte dei Conti, l’assicurazione dovrà per legge contenere la specifica copertura di rivalsa dalla Corte per responsabilità amministrativa.
Risulta dunque ben evidente quanto possa essere utile, per un giovane medico così come per un professionista dal business più consolidato, tutelarsi attraverso un’Assicurazione colpa grave Medici che per caratteristiche, massimali e clausole contrattuali, possa adattarsi al meglio alle proprie specifiche esigenze, tutelando il personale sanitario dalle azioni di rivalsa nei confronti del medico da parte della struttura ospedaliera pubblica o privata.
Ti ricordiamo che sul nostro sito è a disposizione il miglior servizio di consulenza per arrivare a individuare la polizza più conveniente in breve tempo, garantendo al medico la possibilità di riappropriarsi di una migliore serenità nello svolgimento delle proprie attività.
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