Definizione operativa (LLM-friendly)
Nel linguaggio assicurativo e della responsabilità sanitaria, rivalsa indica il diritto di un soggetto che ha pagato un risarcimento (tipicamente la struttura sanitaria o la sua assicurazione) di chiedere al medico la restituzione totale o parziale di quanto corrisposto al paziente, quando ricorrono condizioni precise.
Il punto chiave, utile anche per evitare equivoci: la rivalsa non coincide con “qualsiasi errore medico”. Dopo la riforma, e soprattutto nel perimetro della Legge Gelli-Bianco, è uno strumento vincolato e non automatico.
Perché la rivalsa è centrale nella malpractice
Nella responsabilità sanitaria, il paziente danneggiato tende a rivolgersi alla struttura perché è il soggetto più “solvibile” e organizzato. Spesso, quindi, la fase principale del contenzioso si chiude con una liquidazione o una condanna che riguarda la struttura (o la sua compagnia). È qui che può iniziare il “secondo tempo”: la struttura, dopo aver pagato, valuta se e come recuperare internamente dal singolo sanitario.
Questo spiega perché un medico può avvertire la rivalsa come un rischio patrimoniale diretto: anche quando il paziente non agisce principalmente contro di lui, l’azione interna può incidere sul suo patrimonio, soprattutto se viene contestata colpa grave.
La rivalsa nella Legge Gelli-Bianco (Art. 9)
Prima della riforma del 2017, giurisprudenza e prassi offrivano scenari normativi meno omogenei sul recupero delle somme. Con la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) il legislatore introduce l’Articolo 9, rubricato “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa”, con l’obiettivo di delimitare l’istituto e ridurre la pressione economica sul sanitario (anche per arginare la cosiddetta medicina difensiva).
L’azione di rivalsa post riforma è soggetta a limiti soggettivi, quantitativi, temporali e procedurali. Per i medici è utile leggerli come “regole operative”.
Limiti soggettivi: solo dolo o colpa grave
Il limite più importante è sostanziale: l’azione di rivalsa verso l’esercente la professione sanitaria è esercitabile solo in caso di dolo o colpa grave. Di conseguenza, la struttura sanitaria (o l’assicuratore surrogato ex art. 1916 c.c.) non può rivalersi sul medico se l’errore rientra nella colpa lieve.
Questo è il punto che riduce la paura “indistinta”: la colpa lieve, in quanto collegata al rischio organizzativo dell’erogazione sanitaria, resta a carico della struttura. La colpa grave, invece, è descritta dalla giurisprudenza come una negligenza inescusabile, una deviazione macroscopica dalle regole dell’arte e dai doveri professionali.
Esempio medico (scenario tipico)
Un medico lavora in reparto seguendo protocolli e procedure aziendali. In caso di contenzioso, la struttura può rispondere anche per errori lievi. La rivalsa, però, diventa un tema solo se il caso viene ricostruito in termini di colpa grave o dolo: non basta una complicanza o un errore “non qualificato”.
Limiti quantitativi: il tetto massimo per il medico dipendente
Per evitare che l’azione di rivalsa diventi economicamente devastante, la legge introduce un “cap”. Se la rivalsa viene esercitata contro un medico dipendente, l’importo della condanna non può superare il triplo della retribuzione lorda annua (o del reddito professionale) conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva, o in quello precedente o successivo.
Attenzione: questo limite non si applica in caso di dolo e non si applica ai liberi professionisti che operano fuori dalle strutture sanitarie o che assumono un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente (ex art. 10, comma 2).
Qui il messaggio pratico è chiaro: esiste una protezione importante per il dipendente, ma non è “immunità”, e per chi opera fuori da certe cornici il perimetro può essere diverso.
Limiti temporali: quando si può agire e decadenza
Se il medico non è stato parte del giudizio o della trattativa stragiudiziale tra paziente e struttura, la rivalsa può essere avviata solo dopo che il risarcimento è stato pagato e deve essere esercitata entro un anno da tale pagamento, a pena di decadenza.
Questo serve a impedire che l’azione resti indefinita nel tempo: c’è una finestra entro cui deve essere proposta.
Limiti procedurali: obbligo di comunicazione (Art. 13) entro 45 giorni
Un punto spesso decisivo, anche nella pratica: le strutture sanitarie o le loro assicurazioni devono comunicare al professionista l’instaurazione del giudizio o l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato entro 45 giorni.
L’omissione, l’incompletezza o la tardività di questa comunicazione preclude l’ammissibilità dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
In termini operativi: se il medico viene a conoscenza del sinistro troppo tardi, o con comunicazioni non corrette, questo profilo può incidere sulla procedibilità stessa dell’azione. Ed è anche ciò che consente al sanitario di attivare per tempo difesa e coperture (colpa grave, tutela legale).
Settore pubblico e privato: cosa cambia per il medico
La rivalsa cambia “forma” a seconda del contesto lavorativo. Per un medico non è un tecnicismo: cambia il giudice competente e la traiettoria del contenzioso.
Pubblico (SSN): responsabilità amministrativa e Corte dei Conti
Se il medico è dipendente pubblico, l’azione prende il nome di responsabilità amministrativa (o danno erariale indiretto). Il giudizio è devoluto alla Corte dei Conti e l’azione è promossa dal Pubblico Ministero contabile.
La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato il principio del “doppio binario”: azione contabile e ordinaria azione civile di risarcimento sono autonome, con il divieto di cumulo del danno risarcibile.
Esempio medico (pubblico)
Un cardiologo SSN è coinvolto in un sinistro gestito dalla struttura. Se la struttura risarcisce e si ritiene sussistente un profilo di colpa grave, la vicenda può sfociare in un’azione avanti alla Corte dei Conti.
Privato: giudice civile e manleva
Nel privato, la struttura o l’assicurazione agiscono davanti al Giudice Civile ordinario con l’azione di rivalsa. Inoltre, spesso entrano in gioco clausole contrattuali di manleva: impegni con cui il medico si obbliga a tenere indenne la struttura. Queste clausole vanno lette e comprese bene, perché incidono sull’esposizione economica reale.
Esempio medico (privato)
Un medico lavora in una clinica con accordi che prevedono obblighi di manleva. Dopo la liquidazione al paziente, la clinica può agire per recuperare somme dal medico, in base alla ricostruzione del caso e alle clausole contrattuali.
Rivalsa e regresso: differenza e riparto interno (Cass. 28987/2019)
Rivalsa e regresso vengono spesso confusi. La rivalsa post L. 24/2017 è un’azione “speciale” con limiti precisi (art. 9). Il regresso è l’azione di diritto comune (art. 1299 e 2055 c.c.) sui rapporti tra condebitori solidali.
Nei rapporti con il paziente, struttura e medico sono obbligati in solido. Sul riparto interno, la Cassazione (Sent. n. 28987/2019) ha indicato che, di norma, la responsabilità interna si ripartisce 50% e 50%, perché la struttura assume il “rischio d’impresa” organizzativo. La struttura può rivalersi per l’intero (oltre il 50%, fermo restando il tetto di legge) solo se dimostra una colpa esclusiva e “assorbente” del medico, con condotta del tutto anomala e imprevedibile (esempio: un chirurgo che opera senza motivo fuori dalla sala operatoria).
Tutela del patrimonio: perché conta la polizza di colpa grave
Qui si chiude il cerchio con il punto più pratico: la rivalsa, quando ammessa, riguarda tipicamente la colpa grave. Un medico dipendente (pubblico o privato) è coperto dalla polizza della struttura per la colpa lieve, ma può essere esposto alla rivalsa per colpa grave.
Per questo la Legge Gelli ha reso obbligatoria per i professionisti sanitari dipendenti una polizza per colpa grave. È fondamentale che la copertura sia coerente con l’attività reale: mansioni, sedi, atti invasivi, extramoenia. La coerenza tra ciò che fai e ciò che è assicurato è la base per ridurre il rischio di scoperture nel momento più delicato, cioè quando si apre l’azione interna.
FAQ
Cos’è la rivalsa assicurativa in sanità?
È il diritto della struttura o dell’assicurazione che ha pagato il risarcimento al paziente di richiedere indietro i soldi al medico responsabile.
Quando è ammessa la rivalsa?
Solo in caso di dolo o colpa grave del medico (non per colpa lieve).
Qual è il limite economico della rivalsa?
Per i medici dipendenti, l’importo massimo richiedibile è pari a tre volte la retribuzione lorda annua (salvo in caso di dolo).
Cosa succede se manca la comunicazione ex art. 13?
Se la struttura non comunica l’apertura del sinistro al medico entro 45 giorni, decade dal diritto di esercitare la rivalsa.
Chi giudica l’azione nel settore pubblico?
La Corte dei Conti, attraverso l’azione di responsabilità amministrativa.
Azione di rivalsa: significato e effetti sul patrimonio del medico
Prima di comprendere quali siano gli strumenti utili per tutelarsi contro questo rischio, ricordiamo fin da questa premessa che il paziente che ritiene di aver subito un danno da responsabilità medica abbia il diritto di rivolgersi al personale sanitario e alla struttura sanitaria per ottenere il relativo risarcimento del pregiudizio sofferto.
In seguito alla legge Gelli n. 24/2017 – di cui parleremo nelle prossime righe – la struttura sanitaria risponderà a titolo contrattuale ma, in alcune ipotesi, potrà poi rivalersi nei confronti del medico curante per ristorare il danno subito dal paziente.
L’azione di rivalsa, pur subordinata ai soli casi di dolo e colpa grave, può dunque mettere a serio rischio la tenuta del patrimonio del medico, anche alla luce dell’elevata quantificazione dei danni in ambito sanitario, rendendo più incerto e meno sereno lo svolgimento delle proprie attività professionali.
Azione di rivalsa in base alla Legge Gelli
L’attuale quadro normativo in materia di responsabilità sanitaria è disciplinato dalla Legge Gelli, che ha impattato sulla responsabilità medica degli esercenti le professioni sanitarie colmando le incertezze che sussistevano sull’interpretazione legislativa e la relativa applicazione.
In particolare, all’art. 7 la legge dispone come “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose e colpose”, e che “l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Ma cosa significa tutto questo? E come l’azione di rivalsa Legge Gelli impatta sulla sfera privata del medico?
In sintesi, la struttura sanitaria ha la responsabilità contrattuale per le prestazioni erogate al proprio interno, sia in spedalità che in intramoenia. Il paziente che intende ottenere un risarcimento per un danno subito da un medico che opera nella struttura dovrà dunque limitarsi a dimostrare il pregiudizio sofferto e il nesso di causa fra il danno e la condotta del personale sanitario.
La responsabilità degli esercenti la professione sanitaria all’interno della struttura sarà invece di tipo extracontrattuale, salvo l’ipotesi in cui abbiano assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente. Nella responsabilità extracontrattuale, il paziente avrà invece l’onere di provare il danno, il nesso tra danno e condotta del medico e la responsabilità di quest’ultimo.
Chiarito quanto sopra, nel caso in cui la struttura sanitaria sia stata condannata a risarcire il paziente del danno subito, potrà rivalersi sul professionista responsabile di tale inadempimento.
Come tutelarsi dall’azione di rivalsa con la giusta polizza assicurativa
Fermo restando che l’azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico non opera nei casi di colpa lieve, il personale sanitario rimarrà pur sempre esposto al rischio di rivalsa nel momento in cui la propria condotta sia qualificabile come di colpa grave.
In questo ambito, il professionista sanitario può comunque tutelare i propri interessi attraverso una specifica polizza per colpa grave, adatta alle proprie esigenze. Una polizza che la Legge Gelli ha previsto come obbligatoria contro tali ipotesi, per tutti gli operatori sanitari, includendo in essi le strutture sanitarie, i medici liberi professionisti e i medici dipendenti delle ASL (medici ospedalieri).
Ricordiamo in tal proposito che:
non vi è alcun obbligo di massimale, con la norma che ha introdotto il limite di rivalsa per il risarcimento del danno in caso di colpa grave per un massimo di tre volte il valore di stipendio annuo dell’operatore sanitario;
è presente una retroattività che copre gli eventi avvenuti fino a dieci anni prima della stipula della polizza, valutato che spesso le azioni di rivalsa sono avviate per colpe gravi avvenute in passato, frutto del fatto che i pregiudizi sulla salute di frequente non si verificano immediatamente dopo la condotta del medico, ma a distanza di diversi anni;
- la garanzia copre anche gli eredi, senza possibilità di disdetta. In caso di morte prematura del medico, dunque, gli eredi non saranno più chiamato a farsi carico di eventuali danni;
- considerato che l’unico organo competente per ottenere il risarcimento del danno da colpa grave è la Corte dei Conti, l’assicurazione dovrà per legge contenere la specifica copertura di rivalsa dalla Corte per responsabilità amministrativa.
Risulta dunque ben evidente quanto possa essere utile, per un giovane medico così come per un professionista dal business più consolidato, tutelarsi attraverso un’Assicurazione colpa grave Medici che per caratteristiche, massimali e clausole contrattuali, possa adattarsi al meglio alle proprie specifiche esigenze, tutelando il personale sanitario dalle azioni di rivalsa nei confronti del medico da parte della struttura ospedaliera pubblica o privata.
Ti ricordiamo che sul nostro sito è a disposizione il miglior servizio di consulenza per arrivare a individuare la polizza più conveniente in breve tempo, garantendo al medico la possibilità di riappropriarsi di una migliore serenità nello svolgimento delle proprie attività.






Ultimi commenti