Se hai stipulato un’assicurazione professionale ma non desideri più rinnovarla è molto probabile che tu abbia sottoscritto un contratto che prevede l’adempimento di una comunicazione di disdetta alla compagnia assicurativa o, meglio ancora, al tuo intermediario assicurativo.
Vediamo come effettuare questa disdetta affinché la stessa abbia valore.

Perchè spesso non si deve disdire la propria assicurazione professionale
Quando si parla di assicurazioni professionali spesso gli assicurati pensano, erroneamente, che il meccanismo con cui funzionano queste polizze assicurative sia il medesimo alle altre, per esempio alle polizze auto o alle polizze infortuni.
Ma non è affatto così. Le polizze di rc professionale funzionano con un meccanismo completamente diverso. Funzionano con il meccanismo che gli inglese chiamano “claims made”. In parole semplici, le assicurazioni coprono solo quando sono attive. Se l’assicurazione è scaduta e arriva una richiesta danno relativa ad un evento occorso anche quando la polizza era attiva, questo non sarà in copertura.
Le polizze di rc professionale funzionano con un meccanismo completamente diverso: coprono solo quando sono attive, anche richieste relative ad eventi accaduti quando la vecchia polizza era attiva
Ignorare questo meccanismo ingenera nei professionisti, ma soprattutto nei medici, errori di valutazione gravissimi che in certi casi hanno portato a guai irreparabili. Questo succede perché le polizze di rc professionale non devono “coprire” solo quello che si farà in quell’anno, ma anche quello che si è fatto negli anni precedenti. Questo vale anche se si era già assicurati con altre polizze, perchè le stesse, una volta scadute, non coprono più.
Quindi cosa comporta tutto questo?
E’ semplicissimo. Succede che a volte un medico voglia disdire la propria polizza perché prevede di non lavorare più per un certo periodo (per esempio in caso si trasferisca all’estero o vada in maternità), ma attenzione. Anche se si cessa momentaneamente l’attività lavorativa, questo non rende esente il professionista da ricevere richieste danni per prestazioni che si sono svolte in passato.
Stesso discorso vale se cambia “l’inquadramento” del medico. Per esempio: un medico lavora come libero professionista per un periodo e poi viene assunto come dipendente dell’SSN. Sarà istintivo da parte del medico considerare di ritarare la propria polizza, in conseguenza di quello che si percepisce essere una riduzione del rischio, per passare da una polizza di rc professionale, che copre le richieste danni dei pazienti e anche le rivalse delle strutture sanitarie, ad una polizza di sola colpa grave, che copre invece solo la rivalsa e per questo spesso molto meno onerosa, soprattutto per le specialità ad alto rischio.
Ma questo sarebbe un errore gravissimo, in quanto la nuova polizza di colpa grave non coprirerebbe le richieste danni dei pazienti per eventi svolti in precedenza in libera professione, e la vecchia polizza, una volta scaduta, non coprirebbe più.
La vecchia polizza, una volta scaduta, non coprirebbe più

Come inviare la disdetta della propria assicurazione professionale
In altri casi invece la disdetta non comporta nessun rischio, per esempio quando si decide di cambiare prodotto o compagnia assicurativa. L’importante è che la nuova polizza sia adeguata in termini di attività assicurata e retroattività per quanto ha fatto il professionista in precedenza.
Di solito troviamo le indicazioni per disdire il contratto sul set informativo della polizza che abbiamo sottoscritto. Non esiste una regola uguale per tutte le compagnie.
In linea di massima, molte compagnie richiedono l’invio di una raccomandata o pec almeno un mese prima della scadenza del contratto.
Quindi sarà sufficiente inviare una pec al nostro intermediario o direttamente alla compagnia scrivendo:
“Con la presente formulo disdetta per la mia polizza rc professionale numero xxxxxx stipulata con la compagnia “Assicarlotta” per la prossima scadenza del (data di scadenza).
Cordiali saluti
Pinco Pallino”.
Quando non serve inviare disdetta
La disdetta non serve quando la propria polizza non prevede la clausola del tacito rinnovo. In questo caso la polizza non si rinnoverà, con tutte le problematiche che questo meccanismo comporta.

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