“Sono entrato in specialità. La mia polizza copre per colpa grave?”
Questa è la domanda che ci viene posta più spesso in prossimità dell’inizio della scuola di specializzazione.
Cerchiamo di capire insieme come trovare la risposta.
Esistono due tipi di assicurazioni professionali.
- Le assicurazioni rc professionali: queste coprono tutti i danni causati dal medico, senza andare a guardare il grado di colpa.
- Le assicurazioni colpa grave: queste coprono una piccolissima parte dei rischi coperti dalle polizze precedenti. Coprono infatti solo in caso l’assicurato riceva l’azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti per un danno causato con una sua colpa grave.
Esempio testo di rc professionale:
Art. 1 Che cosa si assicura
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali involontariamente arrecati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.
L’assicurazione comprende, altresì, le perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, non conseguenti a danni materiali
Esempio testo di colpa grave:
Art. 1 Che cosa si assicura
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a seguito di sentenza definitiva con accertamento della colpa grave dell’Assicurato, in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione deterioramento di beni fisicamente determinati per errori commessi nell’esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza, nel caso di
· Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell’Esercente la professione sanitaria operante nell’Azienda Sanitaria Pubblica, svolta anche in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, o dell’Esercente la professione sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N., ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge 24/2017
· Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall’art. 9 della legge 24/2017.
Cosa ne deduciamo?
Che tutte le assicurazioni in commercio coprono SEMPRE la colpa grave. Non esiste una polizza che non copra la colpa grave. Infatti, la polizza di rc professionale copre la responsabilità del medico in toto, e non limita la copertura a nessun grado di colpa. Non solo: la polizza di rc professionale copre sia la colpa grave che la colpa lieve.
Se ci pensiamo bene, capiamo quindi che la colpa grave è il minimo che un’assicurazione professionale può coprire.
Ma cosa dobbiamo veramente verificare?
La cosa più importante da verificare quindi non è se la polizza che ho copre la colpa grave. Occorre verificare se la mia attività è coperta. Per quanto riguarda la specialità, esistono certe polizze che non coprono gli interventi chirurgici. Quindi , verificate che la vostra copra gli interventi chirurgici svolti in specialità.
Inoltre occorre verificare se io sono assicurato per quello che sto facendo e per quello che ho fatto in passato.
Ad esempio: se io ho una polizza che indica come attività assicurata “Medico generico” o “Medico abilitato” l’attività da specializzando non è precisata.
Esistono quindi alcune compagnie assicurative che precisano l’attività assicurata nelle polizze dei giovani medici in maniera più corretta e precisa, in modo tale che se il medico entri in specialità la polizza sia adeguata.
Per esempio questa è l’appendice che noi abbiamo concordato con una compagnia assicurativa con cui lavoriamo:
“Si precisa che l’assicurato è un medico sotto i 38 anni di età senza il conseguimento di una specializzazione o del corso di MMG che non svolge, all’esterno del corso di specializzazione o del corso di MMG, interventi chirurgici (fatto salve le suture di ferite minori), o attività assimilabile a quella specialistica in modalità organizzata e strutturata, per cui è previsto un corso di specializzazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono comprese in polizza le seguenti attività: sostituzione MMG, medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), guardia medica turistica, guardia medica effettuata sia in presidi ASL che in cliniche private/ strutture convenzionate RSA, medico di bordo, medico di gara in competizione sportive, medico di medicina generale presso le associazioni di volontariato, medico prelevatore (esclusa l’attività di trasfusionista), medico con attività di agopuntura, vaccinazioni, etc.”
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