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Assicurazione Medico di Base

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Cosa copre l’assicurazione del Medico di Base
L’assicurazione copre la responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio dell’attività in convenzione con l’SSN di Medico di Base (o Medico di famiglia o medico di medicina generale o MMG). Sono coperte anche le visite a domicilio. Di norma, tutte le compagnie escludono gli atti invasivi, attività peraltro che un medico di base non dovrebbe svolgere.
Massimale consigliato
€ 500.0000
Assicurazione Medico di Base obbligatoria?
Si, in base alla legge Gelli.
Criticità rc professionale medico di base
Attività extra svolta in regime lib. prof.
Assicurazione Medici di Base: responsabilità contrattuale o no?
In Italia si dibatte da tantissimi anni in merito alla natura del rapporto tra il medico di famiglia e i suoi assistiti.
Il Medico di base opera all’interno di una “struttura” e quindi è responsabile solo per la colpa grave? Da questo punto di vista parrebbe che la Legge Gelli avvalli tale interpretazione.
Rimane però un dubbio, che nasce dalla natura “fiduciaria” nella scelta del medico di medicina generale effettuata dall’assistito (vedi sentenza n. 6423/2015): in questo senso parrebbe configurarsi un rapporto “contrattuale” tra i due (da cui ne conseguirebbe che non basti una polizza di colpa grave, ma occorre una polizza di rc professionale che copre colpa lieve e colpa grave. Fino ad oggi, la Cassazione si è espressa coerentemente con la sentenza del 2015:
il medico di famiglia viene considerato alla stregua di un medico che opera all’interno di una struttura.
Assicurazione Medici di Famiglia: le cose da sapere
Quale retroattività deve avere la polizza del Medico di Famiglia?
La polizza del medico di famiglia, in base alla Legge Gelli Bianco, deve avere una retroattività di 10 anni.
Se il medico ha conseguito una specialità ma non la esercita, e svolge solo l’attività di medico di base, cosa si deve indicare nel modulo di proposta?
La risposta varia in funzione a come è formulata la domanda nel modulo di proposta, che varia da compagnia a compagnia. Generalmente occorre indicare l’attività che si svolge e che si vuole assicurare, non quella che si potrebbe svolgere e non si vuole assicurare.
Occorre fare particolare attenzione a questo aspetto. Recentemente i LLOYDS in alcuni loro questionari hanno sostituito la formulazione della domanda da “indicare le specialità effettivamente esercitate dal contraente” con “indicare le specialità conseguite dal contraente”. In questo caso, volendo scegliere i LLOYDS, se si avesse conseguito una specialità ma non la si esercitasse, occorrerebbe indicarla ma occorrerebbe farlo presente all’assicuratore.
Tendenzialmente occorre indicare “ciò che si fa” e non “ciò che si è”

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