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Assicurazione per Casa di Riposo o RSA
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Perchè rivolgersi a noi per la tua polizza rc per casa di Riposo / RSA
Non siamo un’assicuratore generalista. Dal 2012 assicuriamo solo medici e strutture sanitarie. Ogni due mesi confrontiamo le offerte presenti sul mercato delle assicurazioni per strutture sanitarie: da Unipolsai a Am Trust, Lloyds, Accelerant, Sara Assicurazioni, Bh Italia, etc. Ti mostriamo le migliori assicurazioni rc per case di riposo e RSA.
Quali strutture sanitarie assicuriamo?
- Casa albergo, casa soggiorno, casa famiglia casa vacanza per anziani, ricovero temporaneo di sollievo
- Casa Protetta, Comunità alloggio
Centro diurno - Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.)
- Struttura Residenziale Socio Riabilitativa (S.R.S.R.) di Assistenza Psichiatrica
- Centro per deficit cognitivi e demenze (C.D.C.D.)
- Centro malattia di Parkinson e disturbi del movimento
- Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.)
- Azienda di servizi alla persona (A.S.P.)
- Servizio di ambulanza e trasporto assimilabili

RICHIESTA PREVENTIVO STRUTTURE SANITARIE
Mettici alla prova: riceverai alcune proposte in visione senza alcun impegno
RISCHI ASSICURATI NELLA POLIZZA DELLA STRUTTURA SANITARIA
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione. all’attività assicurata indicata in polizza.
L’assicurazione vale anche per:
– la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, fatto salvo quanto diversamente specificato dalla Garanzia RC. Responsabilità per danni derivanti da attività sanitarie ;
– le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti – purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge – di quanto questi sia tenuto a
pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge.
La garanzia opera altresì per:
– quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
– l’azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
– le richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
– per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall’INAIL in via di regresso;
– per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222;
– per le Malattie professionali riconosciute dall’ I.N.A.I.L.
Danni, perdite o spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, derivanti da epidemia o pandemia;
Strutture sanitarie e socio sanitarie
E’ opportuno per prima cosa definire di cosa si parla. Prendiamo la definizione di struttura sanitaria e socio sanitaria che troviamo nella Legge del 23 febbraio 1998:
Per strutture sanitarie e socio sanitarie si intendono:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelleriabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
Dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 20:00
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Telefono
350 161 7561
Indirizzo
Acqui Terme (AL)
Via V. Alfieri 6
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Orario apertura
Dal Lunedì al venerdì
9:00 – 13:00 ; 14:30 – 18:00
