In caso di errore medico, i pazienti o gli eredi dei pazienti possono avanzare due procedimenti diversi.
Procedimento civile per richiesta danni
In questo caso i pazienti chiedono un rimborso per il danno ingiustamente subito.
Il procedimento si svolge in un tribunale civile ed è diretto o verso il medico o verso la struttura sanitaria. Nel caso poi si tratti di struttura sanitaria pubblica, la struttura se pagherà un rimborso dovuto alla colpa grave di un medico, potrà fare rivalsa verso di lui in un tribunale amministrativo.
Quindi si può attivare:
– nel primo caso la polizza di responsabilità civile professionale;
– nel secondo caso la polizza di responsabilità civile professionale o di colpa grave.
Procedimento penale
La responsabilità dei medici non riguarda solo le questioni civili, ma può avere anche conseguenze penali.
La riforma Gelli ha introdotto la possibilità di punire penalmente i medici nel caso in cui causino involontariamente la morte o il danno fisico durante l’esercizio della loro professione sanitaria. ì
Questo significa che i medici possono essere ritenuti responsabili legalmente e soggetti a sanzioni penali se commettono errori che causano danni ai pazienti.
In caso di penale si può attivare la polizza di responsabilità civile?
In caso di procedimento penale, la polizza rc non si può attivare, perchè nessuno sta chiedendo al medico un risarcimento danni in questa sede.
E’ proprio nel caso del penale che si attiva più frequentemente la polizza di tutela legale. Perché in questi casi la polizza rc non si attiva.
La polizza di tutela legale
E’ proprio nel caso del penale che si attiva più frequentemente la polizza di tutela legale. Perché in questi casi la polizza rc non si attiva.
Non è raro poi che il medico riceva solo una denuncia penale, perché per il civile è interessata solo la struttura sanitaria, mentre il penale è sempre personale.
La polizza di tutela legale per i medici consente di selezionare liberamente un perito o un avvocato di fiducia per una controversia penale, civile o amministrativa derivante dall’esercizio della professione.
Di solito, le polizze RC per i medici includono già una copertura per le spese legali fino a un quarto del massimale della copertura RC, ma questa copertura opera “finché l’azienda ha interesse”.
Quindi, in caso di mancato intervento da parte dell’azienda RC, o di rifiuto da parte dell’azienda RC di risarcire i danni, ad esempio se ritiene che il sinistro non rientri nella copertura, o in caso di avviso di accertamenti tecnici non ripetibili (procedimento penale) in cui il termine di presentazione è molto breve, il medico dovrà assumere un proprio avvocato di fiducia e, se necessario, anche un consulente tecnico di parte, sostenendo personalmente i costi.
Con una polizza di tutela legale aggiuntiva alla RC professionale, tali spese legali possono essere risarcite dalla compagnia di assicurazione.
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