Il CCNL medici, approvato nel 2019, ha rappresentato un punto di svolta rispetto alle altre tipologie di contratto collettivo nazionale medici e viene considerato quasi un “Testo Unico”.
Comprenderne le peculiarità, individuare il campo di applicazione e le novità introdotte dalla nuova normativa, anche sotto il profilo economico, è possibile solo dopo un’attenta lettura.
Questo CCNL medici ha inoltro posto le basi per il prossimo contratto collettivo medici, che dovrebbe essere firmato entro i primi sei mesi del 2021, aprendo la strada ad alcune iniziative previste dal nuovo Patto della Salute.
Campo di applicazione del CCNL Medici
Il contratto collettivo nazionale medici è valido per tutti i professionisti dell’ambito sanitario (ad es. dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni) come individuato dall’art. 6 del c.c.n.q. 13 luglio 2016 (ovvero ex Aree III e IV).
Rientrano in questa categoria tutti i professionisti del comparto Sanità che operano nelle strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti zooprofilattici e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Inoltre, il CCNL medici riguarda anche i lavoratori delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, coloro i quali lavorano presso le residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA), le agenzie regionali per la protezione ambientale (A.R.P.A.), le sedi Age.Na.S, ovvero dell’agenzia per i servizi sanitari regionali o presso l’ Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP.
Rientrano nel contratto collettivo nazionale medici anche i sanitari che lavorano presso l’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.
Ovviamente, il CCNL non si applica nel caso di medici con partita IVA, una soluzione scelta sempre più spesso anche dai giovani medici che vogliono dedicarsi alla libera professione.
Le novità del contratto collettivo nazionale medici
Come accennato in precedenza, il CCNL medici ospedalieri ha introdotto alcune novità che interessano diversi aspetti della professione sanitaria, da quelli legati alla retribuzione a quelli relativi alla disponibilità e alle ore di lavoro o agli indennizzi previsti.
Orario di Lavoro previsto dal CCNL
L’ultimo CCNL medici ha introdotto un orario di lavoro di 38 ore settimanali, da suddividere in 5 o 6 giorni, con un orario che può essere di 7 ore e 36 minuti o di 6 ore e 20 minuti. In ogni caso, la prestazione lavorativa non può superare le 12 ore continuative.
Inoltre, chi ha un contratto a tempo ridotto, potrà richiede l’incremento delle ore di lavoro dal 3% al 7%.
Servizio di Guardia
Il servizio di continuità assistenziale, detto comunemente “Guardia Medica” e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali vengono assicurate nelle ore notturne e durante i giorni festivi.
Ogni professionista sanitario potrà prestare servizio come Guardia per un massimo di 5 giorni al mese, mentre chi ha oltre 62 anni può richiedere l’esonero dalle Guardie Mediche previa valutazione dell’Organismo Paritetico Aziendale.
Per chi effettua attività di Guardia, con l’ultimo CCNL medici il compenso passa da passa da €50,00 a €100,00 (120,00 euro per chi lavora in Pronto soccorso).
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Servizio di pronta disponibilità
ll servizio di pronta disponibilità, ovvero dall’obbligo per il dirigente di raggiungere immediatamente il luogo di lavoro nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato dall’Azienda, non potrà superare i 10 turni mensili. Ogni turno di pronta disponibilità ha la durata 12 ore, ma nelle giornate festive è possibile anche effettuare due turni.
Inoltre, è previsto anche che, in caso di pronta reperibilità notturna, il turno di lavoro successivo deve essere esclusivamente con orario pomeridiano o notturno, ovvero a partire dalle ore 14.
Lo stipendio dei medici ospedalieri secondo il CCNL Medici
Il contratto collettivo nazionale medici regola anche la retribuzione dei professionisti sanitari. In particolar modo, la retribuzione base mensile viene calcolata in base allo stipendio tabellare mensile.
Ogni professionista, quindi, avrà una retribuzione individuale costituita dall’importo base mensile, dall’identità specifica per eventuali specializzazioni, dalla posizione complessiva d’incarico ed eventuali maggiorazioni che vengono concesse, ad esempio, al direttore di dipartimento o ai dirigenti. Inoltre, la retribuzione può contemplare anche una quota individuale di anzianità.
Per quanto riguarda la retribuzione tabellare, con il nuovo CCNL medici gli stipendi sono stati incrementati come segue per l’Area III e l’Area IV:
- 19,70 euro, dal 1° gennaio 2016;
- 59,80 euro, dal 1° gennaio 2017;
- 125,00 euro, dal 1° gennaio 2018.
Conclusioni
E’ evidente che il mondo della sanità in Italia sia oggetto di profonde e radicate trasformazioni normative e legislative. E’ appena del 2017 la Legge Gelli Bianco, ad esempio, che ha disposto un nuovo obbligo a carico dei sanitari: tutti i medici e infermieri che operano all’interno di una struttura sanitaria, a qualsiasi titolo, sono obbligati a stipulare “a proprie spese”, una polizza di colpa grave medici.
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