La parola Responsabilità sociale si riferisce ad una clausola che riguarda una situazione in cui se più persone sono coinvolte in un sinistro, tutte sono obbligate al risarcimento del danno.

Ci troviamo di fronte alla responsabilità solidale quando ci troviamo in presenza di almeno due debitori obbligati al risarcimento verso lo stesso creditore.

Le singole colpe vengono supposte come uguali.

Colui che ha pagato il danno per intero può avvalersi sugli altri, questo viene definito “azione di regresso“.

Esempio di resposanbilità solidale

Immaginiamo che un appartamento sia di proprietà di tre persone, che l’hanno ereditato da un padre.

Se si rompe uno dei tubi dell’acqua e genera infiltrazioni sull’abitazione del vicino sottostante, il vicino ha diritto di fare causa ai tre eredi. Il giudice, quindi, condanna esplicitamente i convenuti al pagamento dell’indennizzo «in solido tra loro». Il vicino danneggiato ha quindi l’opzione di chiedere a ciascuno dei tre fratelli il 33,33% dei soldi che gli spettano, che aggiunti insieme formano la somma totale; oppure può scegliere di richiedere a uno solo dei tre fratelli il 100% dei soldi che gli spettano, lasciando a quest’ultimo il compito di recuperare le quote dai due fratelli rimasti.

Casi di responsabilità solidale in ambito di medical malpractice

 

Vediamo ora come si manifesta la resposanbiltà solidale in ambito medico.

Quando un paziente riporta un danno dopo essersi rivolto ad una struttura sanitaria, può agire nei confronti della clinica e del medico che ha eseguito l’operazione. In base alla disciplina della responsabilità medica (legge 24/2017, legge Gelli-Bianco):

1. Responsabilità della struttura:

• Responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 c.c.);
• Responsabilità contrattuale indiretta (art. 1228 c.c.).

2. Responsabilità del medico:

• Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), a meno che non abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Inoltre, le due responsabilità possono concorrere ai sensi dell’art. 2055 c.c., secondo cui se il fatto di danno è imputabile a più soggetti, essi saranno obbligati in solido al risarcimento.

La struttura è responsabile anche delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, anche se il medico:

• È scelto dal paziente;
• Non è un dipendente della struttura;
• Svolge la prestazione in regime di libera professione intramuraria;
• Svolge la prestazione nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica;
• Svolge la prestazione in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.