Due parti in una lite possono farsi reciproche concessioni per porre fine al contenzioso. Queste concessioni rientrano appunto nel contratto della transazione, disciplinato dall’art. 1965 del c.c.
Esistono due tipologie di transizioni:
- transazione pura: ci si accorda rinunciando alle pretese iniziali e le pretese possono non essere eque tra le due parti;
- transazione mista: non si applica alle contese da redimere. In questo caso le parti modificano, creano o estinguono rapporti giuridici diversi da quelli su cui cade la lite.
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