Dentisti e rischio biologico: questa relazione non è affatto nuova, lo si sa.
Resta fermo, però, il fatto che l’importanza della tematica dentisti e rischio biologico è tornata tragicamente attuale dopo lo scoppio della pandemia e, quindi, a seguito dei rischi legati alla diffusione del Covid-19.
Dentisti rischio biologico: di cosa si parla
Con la pandemia del Coronavirus, come detto, il tema del rischio biologico è tornato ad essere attuale. La tematica è seria e merita un approfondimento.
Cosa sia il rischio biologico lo esplica il decreto legislativo 81/2008, che prevede l’attuazione di “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Nel decreto, infatti, sono contenute chiare definizioni, utili per inquadrare il problema: quella dell’agente biologico, di microrganismo.
Il microrganismo è inteso come entità (qualsiasi) microbiologica, che sia in grado di trasferire in qualche modo materiale genetico.
L’agente biologico è, invece, presentato come il microrganismo che abbia potere di provocare infezioni o intossicazioni.
Grazie a queste semplici definizioni, si comprende cosa si intenda con rischio biologico.
Il rischio biologico è, dunque, il rischio legato alla possibilità di contrarre una qualsiasi malattia (allergia, infezioni e contagi) come conseguenza diretta dell’esposizione a materiali portatori di queste malattie e, quindi, infetti.
La classificazione degli agenti
Gli agenti sono di norma classificati in quattro gruppi, ordinabili secondo il rischio a cui sottopongono la comunità nel caso di una propagazione non controllata.
Ad intervenire per la classificazione degli agenti biologici non c’è solo il rischio di propagazione, ma anche l’esistenza o l’inesistenza di eventuali terapie.
Il Covid-19 è inserito dall’International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV all’interno della famiglia delle Coronaviridae. Secondo il Decreto Legislativo 81/08, i virus che appartengono a tale famiglia sono classificabili all’interno del gruppo 2.
L’autorità cinese ha consigliato, a fronte dell’elevata infettività del virus, di utilizzare e mettere in atto le misure preventive previste per gli agenti del gruppo 1.
Nel paragrafo successivo ti spieghiamo quali siano le misure obbligatore di prevenzione per dentisti rischio biologico.
Dentisti rischio biologico: misure preventive obbligatorie
Quindi quali sono le misure preventive obbligatorie? Sicuramente risulta necessaria una valutazione dei rischi a priori, per la protezione dei lavoratori, tenendo in considerazione il così definito rischio biologico aggravato.
In questo senso, il Decreto Legislativo 81/08, all’interno del Titolo X (“esposizione agli agenti biologici”), scandisce gli obblighi in capo al datore di lavoro per la prevenzione della salute dei suoi dipendenti.
Le misure rese obbligatorie sono da inserirsi nell’ottica della valutazione dei rischi. Si parla di:
- Misure igieniche;
- Misure tecniche ed organizzative;
- Misure di sorveglianza e informazione.
La valutazione deve tener conto anche delle (eventuali) situazioni che possono influire sul rischio e che sono rese pubbliche direttamente dall’Autorità Sanitaria. In tal senso, l’esempio più attuale è quello del Covid-19.
I lavoratori sono, dal canto loro, tenuti a preservare la loro salute e quella degli altri, sempre nell’ottica della stretta relazione tra tutela della salute (e, quindi, sicurezza nel luogo di lavoro) e rischio clinico.
Le responsabilità
È intervenuto sul fronte delle responsabilità il Decreto Cura Italia: l’eventuale contagio in uno studio dentistico da Covid-19 deve essere affrontato come infortunio sul lavoro.
Ciò potrebbe originare, anche penalmente, la responsabilità del datore di lavoro, che ovviamente deve essere verificata, mediante l’accertamento della sussistenza di dolo o colpa.
Lo studio dentistico potrebbe essere, poi, soggetto a sanzioni interdittive o pecuniarie. Per evitare l’insorgere di situazioni compromettenti l’attività, è necessario dimostrare la sussistenza e il rispetto di tutte le misure obbligatorie. La gestione è necessaria.
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