L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo il personale sanitario in pericolo sul fronte di eventuali denunce da subire, per quanto concerne la responsabilità sanitaria.
Gli esercenti di questo ambito, al netto di questa possibilità, si chiedono se esistano o meno delle norme in grado di tutelarli. Scopriamolo insieme!
La tutela per la responsabilità sanitaria dei medici Covid
Per contrastare le situazioni precarie che il Coronavirus ha generato, le strutture sanitarie hanno dovuto organizzarsi nella maniera migliore possibile e non senza poche difficoltà.
Gli operatori sanitari, infatti, si sono trovati a svolgere la loro professione in situazioni estremamente precarie con poche risorse a disposizione.
In questo modo sono scaturite due conseguenze inevitabili:
- un aumento esponenziale dei rischi per il paziente stesso;
- la possibilità di andare incontro ad eventuali denunce per responsabilità sanitaria da parte del personale sanitario.
Proprio in questa circostanza, approfittando del contesto storico attuale, alcune società di consulenza legale si sono proposte nel promuovere azioni legali civili e penali per tutelare i sanitari, in casi di presunta malasanità.
Un provvedimento in realtà necessario se si pensa che, nonostante l’impegno profuso dal personale sanitario in questo periodo, questi si trovino poi a dover affrontare cause risarcitorie talvolta infondate.
Per questa ragione, i provvedimenti da adottare saranno mirati alla salvaguardia del ruolo dei medici, degli infermieri e di tutti gli altri esercenti sanitari che si impegnano quotidianamente per contrastare l’infezione da Coronavirus.
Le proposte portate avanti dall’Ordine professionale dei medici e degli infermieri hanno fatto in modo che il Parlamento si rendesse disponibile al fine di affrontare in maniera appropriata la questione sollevata.
Esistono, in verità, delle norme che tutelano gli operatori sanitari: quelle che coprono la responsabilità civile, e le altre che riguardano la responsabilità penale.
La responsabilità penale è un tipo di responsabilità giuridica nascente dalla violazione di una norma di diritto penale dell’ordinamento giuridico di uno Stato. Essa può riguardare sia i singoli individui che gli enti.
Responsabilità civile
Per quanto riguarda la responsabilità civile, la struttura sanitaria deve rispondere dei danni perpetrati ai danni dei pazienti da parte dei proprio dipendenti nell’atto stesso dello svolgimento delle mansioni che gli spettano.
In questo contesto, il carattere stesso di eccezionalità della pandemia in corso rappresenta una causa di esclusione della responsabilità sia per le strutture che per gli operatori sanitari stessi.
La causa non imputabile è collegata all’impedimento inevitabile con l’ordinaria diligenza. L’inevitabilità della diffusione del contagio, che ha coinvolto anche decine di migliaia di operatori sanitari, mettono in evidenza una realtà incontestabile: nel caso in cui le strutture sanitarie avessero avuto a disposizione le armi giuste, non ci sarebbero state le stesse morti.
Secondo l’articolo 1176 del codice civile, la struttura sanitaria che non abbia potuto adempiere ai suoi obblighi, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, è esonerata dalla responsabilità risarcitoria.
Responsabilità penale
Dal punto di vista della responsabilità penale, si può fare appello all’articolo 54 del codice penale, secondo cui non può essere ritenuto responsabile un infermiere che, in mancanza di Dispositivi di Protezione individuale (come le mascherine, ad esempio), abbia assistito comunque i pazienti – per non incorrere in omissione di soccorso – o lo stesso medico che, in totale assenza di linee guida e protocolli vari, abbia adottato procedure e somministrato farmaci facendo capo alla sua esperienza, con l’obiettivo di salvare la vita al paziente.
Inoltre, si ha consapevolezza del fatto che il Covid-19 non sia una patologia nota alla comunità scientifica e, in quanto tale, non esistano studi clinici a riguardo, neanche cure particolari. Ragion per cui, non si può imputare agli esercenti sanitari il peggioramento dello stato di salute di un paziente, determinando di conseguenza un’interruzione del nesso causale e, in automatico, di una esenzione di responsabilità
Ultimi commenti