L’obbligazione di mezzi è un termine giuridico che indica l’impegno di una persona o di un’azienda a mettere in atto tutti i mezzi necessari per raggiungere un determinato risultato, senza garantire che il risultato stesso sia effettivamente raggiunto. In altre parole, chi assume un obbligo di mezzi si impegna a fare tutto il possibile per adempiere all’obbligazione, ma non è responsabile se non riesce a raggiungere il risultato atteso.

L’obbligazione di mezzi è spesso utilizzata in contratti tra professionisti e clienti, come ad esempio nel caso di un medico che si impegna a curare un paziente. In questo caso, il medico si impegna a utilizzare tutte le conoscenze e le competenze a sua disposizione per curare il paziente, ma non può garantire che la cura avrà successo.

L‘obbligazione di mezzi è diversa dall’obbligazione di risultato, che invece implica l’impegno a raggiungere un risultato specifico. Ad esempio, se un’azienda si impegna a consegnare un prodotto entro una determinata data, assume un obbligo di risultato: se non riesce a consegnare il prodotto entro la data concordata, può essere ritenuta responsabile per i danni causati.

In generale, l’obbligazione di mezzi è una forma di impegno meno vincolante rispetto all’obbligazione di risultato, ma può essere comunque importante per garantire che un professionista o un’azienda agisca con la massima diligenza nell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Secondo l’impostazione classica esposta da Betti nella sua “Teoria generale delle obbligazioni I” del 1953, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato corrisponderebbe a due diversi criteri di imputazione della responsabilità contrattuale.

In particolare, l’articolo 1218 del codice civile, interpretato in chiave oggettiva, verrebbe applicato solo alle obbligazioni di risultato. In questo caso, la prova del fatto che il debitore abbia eseguito la prestazione con diligenza non sarebbe sufficiente per esonerarlo dalla responsabilità, e sarebbe necessario dimostrare l’esistenza di una causa esterna imprevedibile ed inevitabile che abbia impedito l’adempimento dell’obbligo. Per le obbligazioni di mezzi, invece, varrebbe quanto stabilito dall’articolo 1176 del codice civile: il debitore potrebbe ritenersi adempiente ogni volta in cui, senza considerare il conseguimento del risultato che non costituisce oggetto dell’obbligazione, abbia adempiuto la prestazione rispettando le regole di diligenza, prudenza e perizia richieste per quel tipo di attività.

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