Se sei un giovane medico e hai intenzione di diventare un medico specializzando, e quindi di tentare il test di ammissione ad una scuola di specializzazione, sicuramente vorrai conoscere tante cose che riguarderanno il tuo status da medico in formazione specialistica per i prossimi anni.
In questo articolo abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni che riteniamo più essenziali e che riguardano il contratto del medico specializzando.
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Quanto guadagna un medico specializzando
Secondo quanto definito dalla Legge n. 266 del 2005, il trattamento economico del medico specializzando è costituito da una parte fissa, pari a € 22.700 lordi annui, e una parte variabile.
La quota variabile si modifica sulla base degli anni di corso: è pari a € 2.300 annui lordi per i primi due anni, mentre sale a € 3.300 annui lordi per gli anni successivi. Lo stipendio viene corrisposto mensilmente dall’Ufficio Stipendi dell’Università presso le cui scuole di specializzazione il medico specializzando presta servizio.
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Contributi previdenziali e tassazione per uno specializzando
Con l’entrata in vigore della Legge n. 266 del 2005, il contratto per il medico in formazione specialistica prevede i contributi previdenziali: spetta quindi al medico specializzando iscritto alla Gestione Separata dell’INPS il versamento di un’aliquota ridotta, pari al 17% dello stipendio totale lordo.
Questa quota viene, per ragioni di praticità, detratta dallo stipendio e direttamente versata dall’Università.
Il contratto da medico specializzando è, infine, non soggetto né all’IRPEF, né all’IRAP: ciò non libera il medico in formazione specialistica dal pagamento delle tasse universitarie stabilite dall’Ateneo di competenza.
Medico specializzando: attività consentite e incompatibilità
Il D. Lgs. 368/99, con le successive modifiche apportate dalla legge n. 448 del 28/12/2001 e dalla legge n. 138 del 26/05/2004, sancisce le attività esercitabili dal medico specializzando.
Secondo quanto stabilito e fermo restando l’obbligo del tempo pieno, il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato medici di medicina generale (purché questi ultimi siano convenzionati con il servizio sanitario nazionale) ed effettuare attività intramuraria, ma solo nella stessa struttura presso cui segue la specializzazione.
Lo specializzando può poi essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, turistica e festiva, prendendo però servizio solo nelle situazioni di comprovata carenza dei medici iscritti precedentemente in tale elenco.
Solo per fatturare queste prestazioni, inoltre, il medico specializzando può avere la partita IVA. Con riguardo alle prestazioni occasionali, queste sono concesse dal D.Lgs. 276/2003 per non più di 30 giorni continuativi l’anno e senza un guadagno superiore ai € 5.000 annui.
Se il medico specializzando svolgesse attività al di fuori dei settori consentiti (pur emettendo regolare ricevuta come prestazione occasionale) si potrebbe anche giungere all’interruzione del corso di specializzazione: quindi, per esempio, niente gare sportive!
Assicurazione medico specializzando
Con riguardo, invece, a quanto previsto dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco), ogni medico in formazione specialistica deve provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione per colpa grave, con oneri a proprio carico. Puoi approfondire la tematica riguardante l’assicurazione cliccando qui.
Medico specializzando: orari e assenze per motivi personali
Il medico specializzando è tenuto, secondo quanto stabilito dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs.368/99, ad un impegno a tempo pieno, per un totale di 38 ore settimanali. Il controllo del rispetto di quanto detto è affidato ai regolamenti dei singoli Atenei.
Per quanto riguarda le assenze per motivi personali, il quarto comma dell’art. 40 del D.Lgs.368/99 afferma che queste devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola e non possono avere durata superiore ai 30 giorni.
Nel caso di sospensioni per motivi di malattia per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni, il medico in formazione specialistica dovrà recuperare in un momento successivo le ore perse. Il recupero deve avvenire comunque senza mai superare la soglia delle 38 ore settimanali previste dalla vigente normativa.
Assenze per maternità: cosa prevede la normativa
Il D.Lgs. 151/2001 e le successive modificazioni disciplinano il caso di assenze per maternità da parte di un medico specializzando.
Per questa fattispecie sono previsti il congedo obbligatorio per cinque mesi, il congedo parentale facoltativo di sei mesi e una riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore al giorno, fino al compimento del primo anno d’età del nascituro.
A seguito di assenze per maternità, i periodi di sospensione devono essere completamente recuperati, mentre con riguardo al recupero delle ore per l’allattamento si considera 1/3 del numero complessivo dei giorni.
Queste sono le uniche motivazioni ritenute valide dalla normativa per richiedere una sospensione della specializzazione per un certo periodo di tempo.
Durante tutti i periodi di assenza, siano essi per motivi personali, malattia o gravidanza, allo specializzando viene corrisposta la sola quota fissa dello stipendio, secondo quanto previsto dal D.Lgs.368/99.

Medico specializzando: risoluzione anticipata del contratto
Secondo quanto sancito dall’ all’articolo 37, comma 5 del D.Lgs.368/99, si può procedere alla risoluzione anticipata del contratto per un medico in formazione specialistica nel caso in cui si concretizzassero le seguenti fattispecie:
- Il medico in formazione specialistica rinunciasse al corso di studi;
- Si superassero le ore di assenza per malattia o vi fossero prolungati periodi di assenza ingiustificati;
- Venissero violate le disposizioni circa l’incompatibilità;
- Il medico specializzando non superasse le prove stabilite.
Infine, nel caso di risoluzione anticipata del contratto, lo specializzando ha comunque diritto di ottenere quanto maturato fino alla data di effettiva risoluzione e di beneficiare, rispetto al periodo in cui ha prestato opera, del trattamento contributivo.
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