Negli anni ’90 del Novecento viene introdotto il profilo professionale dell’infermiere con il dm. 739/1994, Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere.
Attualmente è stato emanato un codice (Codice Deontologico Infermieri 2019) contenente i principi morali e le regole da seguire per gli infermieri. Clicca qui se sei interessato a questo approfondimento.
Il decreto definisce l’infermiere come l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
Emerge la funzione professionale dell’infermiere organizzata in tipologie di prestazioni di intervento ovvero di organizzazione e di programmazione.
Basti pensare a tutte le possibilità che si aprono di fronte agli infermieri: infermieristica pediatrica, forense e libera professione, ad esempio.
In questo articolo troverai tutte le informazioni sulla responsabilità infermieristica.
Le attività professionali dell’infermiere
Le principali funzioni vengono individuate nella prevenzione delle malattie, nell’assistenza ai malati e dei disabili di tutte le età e nell’educazione sanitaria.
Il profilo professionale, così tracciato, si astiene in modo assoluto dal porre limiti all’attività dell’infermiere. Ciò al contrario di come era previsto nell’ormai superato “mansionario” secondo il quale l’infermiere doveva limitarsi nelle sue azioni a seguire l’elencazione di compiti e attribuzioni in esso contenuta.
Infatti, all’art. 1 della legge 42/1999 si afferma che la denominazione di “professione sanitaria ausiliaria” è sostituita dalla denominazione di “professione sanitaria” e successivamente viene indicato il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica nei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, negli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e negli specifici codici deontologici.
Il concetto di responsabilità infermieristica
Autorevoli studiosi hanno dato al concetto di responsabilità, in ambito sanitario, un duplice significato:
- Attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche autorità di una condotta professionale riprovevole
- Impegno per mantenere un comportamento congruo e corretto
Quindi la responsabilità viene declinata in un’ottica negativa o positiva.
Negativa, nel senso di essere chiamati a rispondere del proprio operato, dell’esistenza di una colpevolezza e della possibile valutazione da parte di un giudice ex post.
Positiva, in quanto prevede la consapevolezza degli obblighi connessi allo svolgimento di un incarico e di conseguenza un impegno ex ante, dell’operatore sanitario, al rispetto delle norme
Responsabilità infermieristica: ottica negativa
L’operatore sanitario che fa propria l’ottica negativa del concetto di responsabilità avrà come obiettivo quello di prevenire le possibili sanzioni.
Egli eserciterà la sua professione in modo difensivo con il rischio di creare possibili danni all’assistito da omesso intervento qualificato: ciò in quanto si tende anche ad esasperare i formalismi allontanandosi dalla realtà concreta della professione.
La responsabilità così interpretata comporta l’utilizzo della giurisprudenza come guida e appiattimento della cultura scientifica: pongo in essere comportamenti che so essere riconosciuti come leciti dalla magistratura quasi sicuro di non incorrere in sanzioni nell’esercizio della mia professione.
Responsabilità infermerieristica: ottica positiva
Adottando invece una interpretazione positiva della responsabilità l’obiettivo dell’operatore sanitario muta: le sue azioni saranno volte alla tutela della salute, al centro del suo operare ora c’è l’assistito.
Conosco e rispetto le norme, i miei obblighi come professionista al fine di assicurare la miglior prestazione all’assistito seguendo le conoscenze scientifiche, aggiornate, come guida, quindi valorizzo gli aspetti sostanziali della professione.
L’interpretazione del legislatore
L’interpretazione positiva è fatta propria dal legislatore del 1999: è responsabile l’infermiere che, nell’esercizio professionale, si riferisce ai contenuti dei decreti ministeriali, degli ordinamenti didattici, nonché del proprio codice deontologico.
L’operatore sanitario andrà ad assumere una condotta congrua rispetto ai bisogni dell’assistito. Quindi il concetto di responsabilità così declinato prevede che l’infermiere debba comportarsi in modo consono ai doveri connessi alla professione e all’interesse della salute dell’assistito: segue le norme di rifermento sopra citate non quelle per cui il professionista che abbia una condotta illecita può essere chiamato a rispondere in giudizio del suo operato.
Queste ultime norme sono applicate in un momento che possiamo definire “patologico”, ex post, quando qualcosa nel comportamento del professionista, volto a raggiungere la tutela della salute, non ha funzionato. Quindi possiamo affermare di applicarle quando le prime sono state violate.
Storicamente è palese uno specifico interesse del codice deontologico degli infermieri al tema della responsabilità sin dal Codice deontologico del 1999 fino ad arrivare al nuovo Codice deontologico del 2019 (cfr. artt. 1, 6, 30, 33, 37).
E’ responsabile l’infermiere che, nell’esercizio professionale, si riferisce ai contenuti dei decreti ministeriali, degli ordinamenti didattici, nonché del proprio codice deontologico
Responsabilità infermieristica: Legge Gelli
In tema di responsabilità professionale sanitaria nel 2017 è intervenuta un’importante riforma entrata in vigore il 1° aprile 2017, la legge 24 del 2017, conosciuta come Legge Gelli.
Una riforma intenta a ripristinare un corretto rapporto tra professionista sanitario e paziente superando l’esperienza passata incentrata sul controllo e sulla sanzione invece che sulla prevenzione dei danni, dei rischi e sulla protezione del paziente.
Si realizza così più solidamente la cd. alleanza terapeutica che riequilibra i rapporti e agisce sulla medicina difensiva minimizzandone l’uso e concentrandosi sull’adeguatezza e prontezza delle cure e sulla gestione dei rischi.
“L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.”.
Recita così l’incipit del terzo comma dell’art. 7 della legge Gelli. Leggiamo nero su bianco il ritorno al regime di responsabilità aquiliana, per gli esercenti le professioni sanitarie, prospettato nella giurisprudenza precedente alla storica sentenza del 1999 che apre la strada alla teoria del contatto sociale.
L’affermazione di un regime di responsabilità extracontrattuale porta con sé elementi di specificità che sono diametralmente opposti a quelli propri della responsabilità contrattuale.
Una delle caratteristiche principali riguarda la prescrizione di cinque anni rispetto ai dieci dell’obbligazione contrattuale e l’onere probatorio gravante sul danneggiato, su colui il quale lamenta l’errore dell’operatore sanitario, nel nostro caso dell’infermiere.
L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. In materia penale l’art. 6 della legge in commento introduce una autonoma fattispecie di reato per il caso di morte o lesioni come conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario, l’art. 590- sexies cp. Per la prima volta, nel codice, si parla di “esercente la professione sanitaria”.
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