Gli importanti interventi legislativi e le trasformazioni degli ultimi anni hanno portato ad una evoluzione della professione infermieristica italiana. Diverse le competenze che l’infermiere deve garantire nell’esercizio della sua professione.
Con l’acquisizione di maggiori responsabilità e competenze trovano i natali nuove figure professionali sempre più specializzate nei vari ambiti assistenziali.
Non solo, ad esempio, all’infermiere pediatrico e la possibilità di esercitare la libera professione: tra le recenti novità viene annoverata la figura dell’infermiere legale- forense. Questa figura è nata in Italia solo agli inizi del ventunesimo secolo ed è ancora in un’importante fase di affermazione.
Infermiere forense: di chi si tratta
Nel 2010, Buscemi scriveva che l’infermieristica legale appare come un’occasione per valorizzare la professione e i suoi caratteri di autonomia, responsabilità e competenza.
Inoltre, non bisogna dimenticare che la disponibilità di figure sempre più specializzate procede nell’interesse dei professionisti che degli stessi utenti. L’esigenza di avere a disposizione professionisti preparati in materia legale ha portato alla nascita di percorsi universitari post- base, come master di primo livello. Lo scopo è stato quello di creare personale infermieristico esperto riconosciuto dall’ordinamento giudiziario.
L’infermiere legale e forense è l’operatore sanitario che riesce ad applicare la scienza infermieristica alle questioni legali. E’ il professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguardi l’esercizio dell’assistenza infermieristica.

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Infermiere forense: aree di attività
L’ambito di intervento dell’infermiere forense si può dividere in due macro-aree: area sanitaria intraospedaliera e area sanitaria extraospedaliera.
Nel suo articolo “Il ruolo del consulente tecnico nell’infermieristica forense”, Buscemi elenca i vari settori in cui è specializzato l’infermiere forense.
Principalmente, è un professionista esperto:
- garante della qualità e della sicurezza del servizio assistenziale e quindi della riduzione dell’incidenza degli errori in sanità;
- della tutela e della sicurezza dei dati sanitari, della responsabilità professionale e delle tecnologie informatiche applicate alla professione;
- facente parte della Commissione sul Risk management delle Direzioni Sanitarie aziendali;
- CTU o CTP / Perito, iscritto in appositi albi e operante presso i tribunali;
- di sala settoria che collabora con il medico legale, o l’anatomopatologo, nell’espletamento delle indagini di riscontro diagnostico e/o autoptiche.
Le competenze richieste a un infermiere forense
La principale attività per l’infermiere forense in Italia è l’attività peritale e di consulenza. Sino al maggio 2018 tale impiego non era ben definito.
Il 24 maggio 2018, interviene il protocollo d’intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la neonata Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.
L’obiettivo è l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, legge 24/2017, modificante l’accesso a tale specializzazione professionale.
L’accordo richiede ai futuri periti/consulenti il possesso di una speciale competenza. Non basta, quindi, il mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma è necessaria una concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina (ex art. 3 Protocollo d’intesa).
Nei commi seguenti dell’art. 3, vengono indicati i criteri con i quali individuare tale speciale competenza per l’infermiere forense. I criteri sono, in ordine gerarchico, primari e secondari.
I criteri primari
Gli elementi primari per verificare la competenza dell’infermiere forense sono:
- possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche;
- esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore a 10 anni;
- assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
I criteri secondari
Gli elementi secondari sono riconducibili al possesso di:
- un adeguato curriculum post- universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilati, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera.
Altri elementi secondari sono riconducibili all’eventuale possesso di:
- un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
- eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
- abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
- un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
Infermiere forense: il dubbio ruolo del master
Come si può notare, non viene in alcun modo citato il master professionalizzante in infermieristica legale e forense. Si rimanda al possesso di un curriculum post- universitario che potrebbe includere tale master. Rimarrebbe, comunque, un elemento secondario.
Il problema è di natura pratica, nei confronti di chi già esercita l’attività peritale e di consulenza in possesso della sola laurea triennale e del master in infermieristica legale e forense.
Chi ha maturato esperienza nel campo potrebbe essere tenuto fuori per il solo fatto che questo protocollo prevede come elemento primario la laurea magistrale in scienze infermieristiche che non è assolutamente mirata a dare le giuste competenze e conoscenze per operare come esperti nelle aule giudiziarie.
Infermiere forense: criticità normative
Un altro punto dell’art. 3 del Protocollo che desta alcune perplessità è la previsione dell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso.
Restando in attesa che notabile dottrina si esprima sul punto, si potrebbe affermare che in tale assunto si possa trovare un ché di incostituzionale. Infatti, l’art. 27, comma 2, Cost. stabilisce che “l’imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva”. Non si comprende, quindi, come – per quanto seria sia la questione – per ragioni di responsabilità disciplinare si debba esser puniti ancor prima di avere la certezza di essere giudicati colpevoli.
Attraverso una attività di comparazione con il Protocollo d’intesa CSM, CNF, FNMOCeO si può constatare l’assenza di una simile previsione, come del resto l’elasticità dei requisiti richiesti.
Tale osservazione ne porta con sé un’altra riconducibile nuovamente ai possibili dubbi di costituzionalità del testo in esame. L’art. 3 Cost. disciplina il principio di uguaglianza formale e sostanziale.
Nel nostro caso situazioni uguali vengono trattate in maniera diversa: il medico che avrà a suo carico un procedimento disciplinare pendente potrà iscriversi negli appositi albi, un infermiere no. Si auspica un cambiamento di rotta de iure condendo e si attendono pronunce da parte della giurisprudenza ovvero interpretazioni della dottrina.
Laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma con tesi in medicina legale dal titolo “La responsabilità professionale dell’infermiere: risk management e le nuove frontiere dell’infermieristica forense”. Attualmente Praticante Avvocato presso lo studio legale GCM e Consulente legale per APSILEF Associazione Professioni Sanitarie italiane legali e forensi.
Per consulenze scrivere a: daviana.binotti@gmail.com
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