Con consenso informato di uno studio dentistico si intente il consenso dell’interessato a subire un trattamento terapeutico.
La libera scelta di sottoporsi a interventi di ogni tipo è tutelata dalla Costituzione e dalla legge e anche il dentista deve richiedere ai pazienti un consenso libero, consapevole e informato.
Inoltre il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e qualunque intervento senza consenso prevede un risarcimento del danno e, nei casi più gravi, la responsabilità penale del medico ad eccezione delle urgenze.
Da tempo si discute sull’obbligo o meno per lo studio dentistico di rilasciare il consenso informato scritto al paziente, valido anche con videoregistrazioni o, se la persona soffre di disabilità, attraverso dispositivi che le permettano di comunicare.
Un elemento chiave del consenso informato è che il modulo da firmare sia completo dal punto di vista contrattuale, con la descrizione degli interventi necessari e delle eventuali alternative terapeutiche.
Naturalmente la modulistica e il consenso informato scritto sono un ausilio all’attività medica e non sostituiscono mai il dialogo tra medico e paziente.
Entriamo ora nei dettagli vedendo cosa è il consenso informato medico, la forma del consenso e le conseguenze legali in caso di mancato consenso.
Consenso informato: cosa è
Il consenso informato è il documento che legittima l’attività del medico dato che, come afferma l’art. 34 della Costituzione, nessuno può sottoporsi a trattamenti medici senza la sua volontà.
Si tratta di una norma confermata anche a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo del 1997 e rettificata in Italia con la Legge n.145 del 28 marzo 2001.
I principi espressi dalla legge sono la necessità di assenso dell’interessato per ogni intervento o terapia e la consapevolezza delle caratteristiche, dei rischi e delle finalità dell’intervento.
Il consenso è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario che l’odontoiatra propone ed è diritto della persona, secondo i principi degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.
Inoltre, anche se concesso il consenso può essere ritirato in ogni momento. Se l’interessato non può esprimere validamente il consenso, la parola passa a un delegato o, nel caso dei minorenni, ai genitori.
La forma del consenso informato
Per quanto riguarda la forma del consenso informato, la legge non richiede che sia espresso in forma scritta anche se questo agevola la struttura sanitaria per provare che il paziente sia stato sottoposto volontariamente al trattamento.
Solitamente l’odontoiatra propone al paziente un modulo di consenso prestampato con le avvertenze principali che riguardano il trattamento.
È però obbligatorio dimostrare che il paziente, oltre a firmare il modulo, ne ha anche compreso il contenuto.
Ecco quindi come le norme del consenso informato si coordinano con le regole dell’attività del medico, compreso l’odontoiatra e in caso di urgenza il medico ha l’autorizzazione del codice civile e penale a intervenire, a patto ci sia un rischio grave e imminente per la sua salute.
La responsabilità civile nel caso di mancato consenso informato
Come abbiamo visto, il consenso a qualsiasi trattamento terapeutico viene richiesto con un’informativa, che spiega al paziente la tipologia dell’intervento e le conseguenze o evoluzione possibile dello stesso.
In questo modo il paziente dell’odontoiatra viene informato di tutte le possibili complicanze e, in caso di problemi, può richiedere il risarcimento dei danni causati da errore medico.
Se, invece, il trattamento è stato fatto correttamente non vi sono responsabilità per l’odontoiatra e la struttura.
Diverso, infine, il caso di modulo per il consenso informato incompleto, che non comprende tutte le possibili complicanze e che porta alla responsabilità per danni del medico, del dentista o dello studio dentistico.
Si può avere, anche, la lesione del diritto di corretta informazione ovvero danno risarcibile anche in assenza di conseguenze per la salute del paziente.
Consenso informato e responsabilità penale
Lo ribadiamo ulteriormente, ottenere il consenso informato è essenziale e presupposto di legittimità per l’attività medica. Vediamo ora le conseguenze penali che possono derivare dal mancato consenso.
La legge esclude al momento la responsabilità penale del medico che sottopone il paziente a un intervento diverso da quello a cui si ha dato consenso, soprattutto se ha avuto esito positivo e ha migliorato la condizione del paziente.
Se però, l’intervento non è stato eseguito correttamente, allora si ha la responsabilità civile e penale dello studio dentistico, secondo quanto prescritto dalle regole generali dell’attività medica.
Conclusioni
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