Con l’espressione esonero pagamento premio in caso di malattia grave si fa riferimento a una garanzia che può essere inserita in alcune polizze del ramo vita.

Le finalità di questa garanzia sono: la cessazione del versamento del premio e il proseguimento dei benefici del contratto. Questo solo in caso di grave malattia dell’assicurato.

La malattia deve essere diagnosticata all’assicurato durante il periodo in cui il contratto è in vigore da un medico specialista nell’ambito della malattia.

La data a cui si fa riferimento è quella contenuta nella documentazione medica e nella cartella clinica del soggetto, che deve essere fornita all’assicurazione al momento della denuncia.

Le patologie che rientrano nella definizione di malattia grave sono:

  • infarto del miocardio
  • ictus
  • cancro

Vengono escluse invece le seguenti malattie:

  • attacco ischemico transitorio
  • danni cerebrali dovuti ad un infortunio, ad un’infezione virale o batterica, ad emicrania a a malattia infiammatoria demielinizzante
  • ictus silenti asintomatici riscontrati solo su Tac
  • scompensi cardiaci
  • dolore toracico non cardiaco
  • angina e angina instabile
  • miocardite
  • pericardite
  • lesione miocardica da trauma

L’assicurazione cerca di escludere questo tipo di garanzia se la vita dell’assicurato risulta essere già compromessa.

Altre causa di esclusione sono:

  • intossicazione da alcool o sostanze
  • i trattamenti estetici
  • gli atti dolosi compiuti dal contraente che portano alla comparsa di una delle malattie gravi coperte;
  • la sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids) e tutte le altre patologie ad essa connesse;
  • la partecipazione attiva del contraente a fatti di guerra non imposti ed organizzati dal Ministero italiano.