Con l’espressione esonero pagamento premio in caso di malattia grave si fa riferimento a una garanzia che può essere inserita in alcune polizze del ramo vita.
Le finalità di questa garanzia sono: la cessazione del versamento del premio e il proseguimento dei benefici del contratto. Questo solo in caso di grave malattia dell’assicurato.
La malattia deve essere diagnosticata all’assicurato durante il periodo in cui il contratto è in vigore da un medico specialista nell’ambito della malattia.
La data a cui si fa riferimento è quella contenuta nella documentazione medica e nella cartella clinica del soggetto, che deve essere fornita all’assicurazione al momento della denuncia.
Le patologie che rientrano nella definizione di malattia grave sono:
- infarto del miocardio
- ictus
- cancro
Vengono escluse invece le seguenti malattie:
- attacco ischemico transitorio
- danni cerebrali dovuti ad un infortunio, ad un’infezione virale o batterica, ad emicrania a a malattia infiammatoria demielinizzante
- ictus silenti asintomatici riscontrati solo su Tac
- scompensi cardiaci
- dolore toracico non cardiaco
- angina e angina instabile
- miocardite
- pericardite
- lesione miocardica da trauma
L’assicurazione cerca di escludere questo tipo di garanzia se la vita dell’assicurato risulta essere già compromessa.
Altre causa di esclusione sono:
- intossicazione da alcool o sostanze
- i trattamenti estetici
- gli atti dolosi compiuti dal contraente che portano alla comparsa di una delle malattie gravi coperte;
- la sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids) e tutte le altre patologie ad essa connesse;
- la partecipazione attiva del contraente a fatti di guerra non imposti ed organizzati dal Ministero italiano.
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