La “Deeming clause” è un requisito fondamentale per una polizza di rc professionale. Non sempre, anzi quasi mai, si concretizza in una vera e propria clausola, quindi difficilmente la troverete in un contratto assicurativo, ma si manifesta nella definizione di “sinistro” all’interno della stessa polizza. 

Vediamo di capire in cosa consiste la clausola “Deeming clause” e perchè è così importante nelle assicurazioni professionali medici

Le assicurazioni professionali dei medici, anche dei medici specializzandi o ospedalieri, sono da tanti anni in Italia regolati con il concetto di claims made: cioè la garanzia prestata dalla polizza rc è operante per le richieste ddel medico durante il periodo di validità della polizza a condizione che l’evento a cui si riferisce la richiesta sia avvenuto durante il periodo stesso di validità della polizza o durante il periodo di retroattività previsto.

Quando sorge il problema?

Quando, per esempio, prima della scadenza della polizza il professionista si rende conto di aver causato un danno, per una lamentela informale del paziente o per l’inizio di una discussione. 

Se però il paziente non formula un’ufficiale richiesta danni, il medico non potrà “aprire un sinistro” se per sinistro si intende strettamente la “richiesta danni”. 

In questa casi viene in soccorso la “deeming clause”, che come dicevamo si estrinseca in una diversa definizione di sinistro, che andrà a comprendere non solo le richieste di risarcimento, ma anche le segnalazioni di “circostanze”.

Quindi, se definiamo il sinistro in questo modo, avremo in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti a “circostanze” che siano state denunciate in corso di vigenza della polizza stessa.