Cos’è il danno estetico: definizione
Si definisce danno estetico il peggioramento dell’aspetto esteriore di una persona a seguito di un intervento chirurgico, un tatuaggio o un incidente di varia natura, ad esempio una cicatrice procuratasi dopo un incidente stradale.
Generalmente, il danno estetico si può considerare un vero e proprio pregiudizio all’integrità psicofisica.
È un argomento giuridicamente controverso, dal momento che non rappresenta una categoria a sé stante, ma una particolare modalità in cui si può manifestare un danno alla salute, il cosiddetto danno biologico. Nel caso del danno estetico tuttavia, a differenza che nel danno biologico, non si tratta di una lesione che riguarda un organo o una funzione anatomica del soggetto, ma di un evento che pregiudica l’aspetto esteriore.
Inoltre, la casistica non si limita al classico esempio di una cicatrice che deturpa il volto, ma di un qualsiasi danno che alteri in negativo la percezione che la persona ha del proprio aspetto, che sia suscettibile di valutazione medico-legale.
La fattispecie non si limita ai soli casi di un peggioramento evidente ma si estende anche a quelli in cui, ad esempio, una persona si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica o di medicina estetica e questo non dà i risultati sperati lasciando la situazione inalterata. Ricordiamo che per queste professioni esistono delle particolari assicurazioni, le assicurazioni per la medicina estetica.
Origine del concetto di danno estetico
La nozione di danno estetico è stata coniata alla fine degli anni ’70. Fino a quel momento, la giurisprudenza considerava risarcibile non il danno biologico in sé, ma soltanto quelle tipologie di danni che avessero ripercussioni dirette sulla capacità della persona di produrre reddito. In un simile quadro, ad esempio, una cicatrice non avrebbe potuto dar luogo a un risarcimento, in quanto non avrebbe impedito di lavorare.
Per ovviare a questa ingiustizia, ci si inventò il concetto di danno estetico, che fa leva sull’assunto secondo cui un pregiudizio di questo tipo incide sulle relazioni interpersonali e, di conseguenza, anche sulle possibilità di fare carriera e di interfacciarsi con il mondo del lavoro.
Il danno estetico oggi
L’evoluzione giurisprudenziale ha fatto sì, pertanto, che il danno estetico, nato in ambito reddituale, si sia evoluto nel tempo fino ad assumere i connotati di una fattispecie che configura un pregiudizio di carattere non patrimoniale.
Tra i casi ad esso riconducibili possiamo trovare gli incidenti stradali, il morso di un cane e le aggressioni, anche se l’esempio che più di tutti si presta è quello della chirurgia estetica.
Chirurgia estetica e risarcimento danni
Come detto, il danno estetico non è soltanto il semplice “mancato miglioramento estetico”, ma anche un evento che incide negativamente sull’aspetto fisico e sulla vita della persona, magari per un intervento maldestro del chirurgo.
In questi casi è possibile richiedere un risarcimento dei danni in quanto ci può essere stato un notevole dispendio di stress psico-fisico, e inoltre l’eventuale necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento potrebbe comportare maggiori danni e pericoli ai tessuti interessati, nonché delle maggiori spese.
Accertare la responsabilità del medico può essere facile dall’evidenza dei fatti, determinare la misura del danno arrecato in termini economici, invece, può comportare maggiori difficoltà.
Nello specifico, per valutare il danno estetico vanno innanzitutto tenute in considerazione alcune circostanze, quali:
- La localizzazione della lesione sul corpo del danneggiato
- Le dimensioni della lesione stessa
- La presenza di deficit funzionali sopraggiunti (visivi, respiratori, fonetici, masticatori) conseguenti ad essa, e tutti i risvolti pratici che essi hanno sulla vita relazionale.
Quando una persona intende agire in giudizio contro uno studio medico, estetista o tatuatore e si rivolge ad un avvocato, viene instaurato un contenzioso in cui il giudice dovrà accertare, sulla base dei documenti e delle foto fornitegli dalla parte attrice, la sussistenza o meno della responsabilità, valutando se le conseguenze del trattamento possano incidere effettivamente sulla vita del danneggiato.
Valutazione del risarcimento per danno estetico
La quantificazione del risarcimento per danno estetico è forse l’aspetto più complicato che attiene a tali vicende, anche perché non esiste una specifica classificazione di questo genere di pregiudizi.
In medicina legale esiste una tabella che riporta sei classi di gravità, dalle alterazioni più lievi a quelle più evidenti e deformanti:
- Classe I (pregiudizio lievissimo) – dall’1 al 5% di invalidità permanente;
- Classe II (pregiudizio da lieve a moderato) – dal 6 al 15% di invalidità permanente;
- Classe III (pregiudizio da moderato a rilevante) – dal 16 al 25% di invalidità permanente;
- Classe IV (pregiudizio molto rilevante) – dal 26 al 35% di invalidità permanente;
- Classe V (pregiudizio grave) – dal 36 al 50% di invalidità permanente;
- Classe VI (pregiudizio gravissimo con ripercussioni su funzioni diverse da quella estetica) – dal 51 al 65% di invalidità permanente.
Tuttavia, gli elementi fondamentali in tale fattispecie sono:
- La dimensione oggettiva, cioè la concreta deformazione fisiognomica
- Le implicazioni psicologiche, ossia le conseguenze della percezione del danno
- La sua emendabilità, cioè se il danno può essere ridimensionato o eliminato, tenendo conto del confronto tra il peso economico del danno e quello dell’intervento riparativo.
Il risarcimento per danno estetico si calcola tenendo conto delle due classiche categorie di cui si compone il danno: patrimoniale e non patrimoniale.
Danno patrimoniale
È quello consistente nella quantificazione economica delle cure necessarie alla guarigione e delle maggiori spese, ad esempio quelle per l’operato del chirurgo che dovrà riparare all’errore, o per l’acquisto di medicinali.
Va poi tenuto conto della somma pagata per l’intervento stesso che ha causato il danno e l’eventuale degenza ospedaliera, attraverso un calcolo fatto sulla base dei documenti giustificativi delle spese: scontrini, prescrizioni mediche, fatture ecc…
Infine, andrà computato nel danno patrimoniale il mancato guadagno, ossia il pregiudizio per non aver lavorato durante la degenza o a casa. Una circostanza, questa, molto sentita da chi svolge professioni legate all’aspetto fisico, come attori o modelle, ma non applicabile agli aspiranti tali, in quanto si tratterebbe, in questo caso, non di danno concreto ma soltanto potenziale.
Danno non patrimoniale
Il danno estetico è risarcibile anche per quegli aspetti che attengono alla lesione di valori umani arrecata alla persona: le conseguenze psicologiche, se viene dimostrato l’insorgere di uno stato depressivo, di ansia, di difficoltà sociali.
A tal fine si tiene conto di alcuni parametri quali:
- L’età del danneggiato
- Il sesso
- Altre circostanze riconducibili al caso concreto
Una volta chiariti i parametri di valutazione, si passa a esaminare il caso specifico per accertare l’impatto che l’intervento ha avuto. Svolta anche questa analisi, è possibile passare alla fase successiva: la quantificazione in termini economici e la successiva richiesta ai soggetti responsabili.
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