Assicurazione medici specializzandi: se hai intrapreso il tuo percorso di formazione specialistica o lo inizierai il prossimo novembre 2024, presto o tardi dovrai affrontare questo problema. Bene, mettiti comodo e leggi questo articolo, in modo da fare un po’ di chiarezza su questo argomento che genera tanti dubbi e perplessità.
L’assicurazione medici specializzandi è obbligatoria?
I medici specializzandi sono obbligati ad avere una copertura assicurativa? Se si, quale?
In questo articolo cercheremo di approfondire questo argomento, sviscerando queste problematiche con un riferimento puntuale e attento alla legge e alla normativa in vigore.
Se sei un giovane medico che ha appena superato la prova nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina, scommetto che dopo i primi festeggiamenti hai incominciato ad occuparti di tutte le incombenze burocratiche cui deve sottostare un medico specializzando.
Tra le varie cose da fare, una delle più importanti è capire bene quali sono gli eventuali obblighi assicurativi a carico di un medico specializzando. Sono sicuro che ti è già arrivato alle orecchie il solito mantra: non devi assicurarti perché già la scuola stipula una polizza per te.
E’ proprio così? Vediamolo insieme.
Hai lavorato prima di entrare in specialità?
Se la risposta è si, molto probabilmente avrò già stipulato una polizza assicurativa di rc professionale. In questo caso occorre verificare come è definita l’attività assicurata.
- Se è indicato solo “medico neoabilitato” la polizza non coprirà anche l’attività da specializzando. Se la compagnia lo permette (e se i costi per farlo non sono “proibitivi”), occorrerà sostituire la polizza; altrimenti occorrerà stipulare una polizza ex novo.
- Se è indicato “giovane medico che non ha terminato la specialità”, in questo caso sono tranquillo: la polizza che ho è adeguata anche per la frequenza della specialità.
Se invece la polizza precedente che ho attivato per lavorare è scaduta, in questo caso, non potrò stipulare una polizza che copra solo la frequenza della specialità, ma dovrò stipulare una polizza che copra anche l’attività svolta in precedenza. Sappiamo che questo concetto è controintuitivo, ma se la mia polizza precedente è scaduta, non coprirà più, nemmeno per richieste danni che dovessero arrivare successivamente per quanto svolto in precedenza.
Assicurazioni medici specializzandi per chi non ha lavorato prima di entrare in specialità
Se non ho lavorato prima di entrare in specialità, la situazione è semplice. Non dovrò preoccuparmi di coprire quanto svolto prima dell’ingresso e dovrò farmi solo una domanda: durante la frequenza del corso di specialità, ho intenzione di svolgere attività in libera professione compatibile (per esempio sostituzioni di medici di base, guardia medica e ultimamente anche Pronto Soccorso)?
Specializzando che fa attività compatibile in libera professione
Se farò anche attività in libera professione, mi occorre una polizza di Responsabilità Civile Professionale (rc professionale) di medico specializzando. I costi variano da € 255 a € 1.400 a seconda della compagnia e della specialità. Qui puoi richiedere di ricevere i due preventivi più bassi per l’assicurazione specializzandi che copre colpa lieve e grave.
Specializzando che non fa attività compatibile in libera professione
Il medico specializzando che si limita a frequentare la specialità (e non fa periodi in altri ospedali fuori rete formativa) si può limitare alla stipula della polizza di colpa grave. Qui puoi chiedere i migliori preventivi per l’assicurazione colpa grave medici specializzandi.
Assicurazione medici specializzandi: i riferimenti di legge
Per entrare nel merito invece dell’obbligatorietà della polizza dei medici specializzandi, cerchiamo di capire quali sono i riferimenti che la legge stabilisce, a proposito delle assicurazioni medici specializzandi, ovviamente senza andare troppo nei dettagli giuridici (non sono di competenza di un giovane medico). Il primo è questo: il Decreto legislativo 368 / 99.
L’art. 41 comma 3 del D.Lgs.368/99 stabilisce che “L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”

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Cosa significa?
Significa che la scuola stipula una polizza per i medici specializzandi? Non esattamente. Vediamo perché.
Questo articolo dice più precisamente che la struttura presso cui tu frequenti la specialità deve avere una polizza che avrà come contraenza la scuola stessa (quindi la polizza la stipula la scuola) e come assicurati tutti i medici, anche quelli in formazione. In gergo assicurativo “una polizza in nome e per conto di chi spetta”.
L’assicurazione dell’ospedale è sufficiente?
Non proprio. L’assicurazione dell’ospedale non è sufficiente. Se infatti il paziente curato nell’ospedale sporge una richiesta danni alla scuola, la scuola è coperta dall’assicurazione. Ma dopo aver risarcito il paziente, la scuola o la compagnia assicurativa possono fare rivalsa verso il medico specializzando, se viene dimostrata la sua colpa grave. E’ in questo caso che serve l’assicurazione, che deve essere stipulata personalmente dal medico specializzando. In più, ricordiamo che il medico specializzando non solo deve coprire i rischi derivanti dalla sua attività di specializzando, ma anche quelli derivanti dalla sua attività svolta in libera professione; inoltre occorre coprire l’attività svolta in precedenza (cosa che le assicurazioni di colpa grave in convenzione offerte dalle associazioni degli specializzandi non coprono).

Assicurazione medici specializzandi: cosa dice la Legge Gelli
A chiarire ulteriormente le cose, nel 2017 entra in vigore la famosa legge Gelli, che regola la responsabilità sanitaria e dice qualcosa che può interessare anche i medici specializzandi. La Legge Gelli ha disposto all’art. 10 – punto 3 – quanto segue. “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.”
Riguarda anche i medici specializzandi? Certo che si, in quanto un “esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie pubbliche e private” può essere anche un medico in formazione specialistica.
Cosa comporta questo disposto?
Che tutti i medici che operano in una struttura pubblica, a prescindere dall’inquadramento, devono dotarsi di una copertura assicurativa per la colpa grave. Quindi tu in quanto specializzando dovresti avere almeno un’assicurazione colpa grave specializzandi. Ecco risolto l’arcano per le assicurazioni medici specializzandi.
Colpa grave e rc professionale: le differenze
Quando si parla di assicurazione per medici specializzandi occorre porre attenzione al concetto di “assicurazione colpa grave”. Mentre le polizze di Responsabilità Civile professionale (quelle che devono stipulare i liberi professionisti) coprono la colpa lieve e la colpa grave, le assicurazioni di colpa grave coprono un “di cui”: solo la colpa grave. Cioè una fattispecie molto più rara (e difficile da dimostrare). Se sono un medico libero professionista, il paziente chiede i danni a me. Al contrario, se sono un medico che opera in una struttura , il paziente chiede i danni alla struttura e la struttura (o la compagnia assicurativa che copre la struttura), se si configura la colpa grave, fa rivalsa verso il medico.
Viene sottolineato che il costo della polizza deve essere sostenuto personalmente da ogni medico: pertanto sembra che la struttura anche volendo non potrà farsi carico di tale onere economico.
L’articolo precisa che il costo della polizza deve essere sostenuto personalmente da ogni medico: pertanto sembra che la struttura anche volendo non potrà farsi carico di tale onere economico.

Ma allora c’è una doppia copertura?
Ora, se hai letto attentamente quanto abbiamo scritto fino a qui, penserai: un momento, ma in questo modo non c’è una sorta di doppione? Non proprio, e ora ti spieghiamo il perché con un esempio.
Ipotizziamo il caso in cui un medico specializzando provochi un danno ad un paziente della struttura: come detto, il paziente potrà chiedere i danni alla struttura. Semplificando poi al massimo, se ci saranno gli estremi per un risarcimento, il paziente verrà risarcito dall’ospedale.
A questo punto la struttura però dovrà valutare una cosa: il danno è stato causato da una colpa lieve del medico specializzando, o da una sua colpa grave ?
Se si tratta di colpa lieve il discorso finisce qui: l’ospedale o la sua compagnia assicurativa si fa carico del risarcimento. Quando invece si configura una colpa grave, la struttura pubblica invierà il fascicolo del danno risarcito ad un tribunale amministrativo, la Corte dei Conti, che valuterà se e come fare rivalsa verso il medico specializzando. Solo in questo caso si potrà attivare l’assicurazione colpa grave.
Basta l’assicurazione colpa grave al medico specializzando?
Quindi si può arrivare alla conclusione che un medico specializzando deve stipulare una assicurazione di colpa grave? Non proprio, o meglio, non solo. E vediamo ora il perché.
Per proseguire il nostro ragionamento, dobbiamo ancora una volta riprendere in mano il Decreto legislativo 368 / 99. L’art. 40 comma 1 prevede che il medico in formazione specialistica non possa svolgere alcuna attività esterna alle strutture in cui si effettua la formazione e nemmeno rapporti convenzionali o precari con ssn o enti e istituzioni pubbliche e private. Lo specializzando può solo:
Svolgere attività intramuraria all’interno della stessa struttura presso la quale si effettua la formazione, qualora consentita dall’Azienda Ospedaliera di appartenenza;
Sostituire medici di medicina generale convenzionati con l’SSN
Iscriversi agli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può occuparsi solo in caso di carente disponibilità degli altri medici iscritti
Svolgere attività vaccinale e nelle USCA (questo è stato consentito dalla pandemia di Covid del 2020 )
Lavorare nel Pronto Soccorso (Decreto Bollette).

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Assicurazione medici specializzandi che svolgono sostituzioni, lavorano nelle USCA o partecipano alla campagna vaccinale
Quindi, le cose si complicano quando il medico specializzando decide di svolgere sostituzioni (punti 2 e 3) o partecipano alla campagna vaccinale, in base alla nuova normativa che lo permette.
In questo caso la polizza di colpa grave non basta più, perché le sostituzioni vengono effettuate in regime libero professionale e, di conseguenza, il medico deve avere anche una polizza di rc professionale.
La polizza di rc professionale lo difende direttamente da una richiesta diretta di un paziente. Chi ha letto attentamente i paragrafi precedenti, obietterà: un momento, non abbiamo forse detto che la polizza di rc professionale copre anche la colpa grave? In questo caso non servono due assicurazioni, ma ne basta una. In linea teorica si, nella pratica non sempre. Vediamo il perché.
Le polizze di rc professionale per il giovane medico offerta da tutte le compagnie assicurative garantisce un costo contenuto, generalmente sotto i 400 euro annui, ma esclude sempre e tassativamente gli interventi chirurgici.
Inoltre bisogna accertarsi che nella polizza o nel modulo di proposta l’attività dichiarata sia coerente con quanto si svolge effettivamente. Se viene scritto “giovane medico con data di iscrizione all’albo effettuata negli ultimi 3 anni” non siamo sicuri che vada bene, perché non si specifica che il medico svolge l’attività da specializzando, e la specialità dura più di tre anni. Quindi il medico che è appena entrato in specialità potrebbe rientrare in questa finestra temporale, ma di sicuro non riuscirebbe a terminare la specialità con la stessa polizza. Se c’è scritto invece “Giovane medico sotto i 38 che non ha conseguito la specialità” invece va bene, perchè il medico specializzando rientra in questa definizione.
Quindi i giovani medici che la stipulano hanno una copertura in genere adeguata per le attività che svolgono (sostituzioni, gare sportive, guardie mediche e turistiche, etc). Nel caso però in cui entrino in un corso di specialità che prevede attività chirurgiche la polizza di rc professionale da giovane medico non è più sufficiente, a meno che non sia specificato che è compresa la frequenza di specialità chirurgiche.
Assicurazione medici specializzandi e interventi chirurgici: facciamo chiarezza
Vediamo le possibili coperture per interventi chirurgici.
Interventi chirurgici svolti in specialità
In caso il medico specializzando frequenti una specialità chirurgica, avrà due possibilità: stipulare una sola polizza di colpa grave se non svolge attività in libera professione e se non ha svolto attività prima dell’ingresso in specialità, oppure una polizza di rc professionale specializzandi con l’estensione alla chirurgia in specialità nel caso in cui abbia svolto attività in libera professione o abbia svolto attività prima dell’ingresso in specialità.
Interventi chirurgici svolti fuori dalla specialità
In questo caso occorre una polizza di rc professionale. Alcune assicurazioni specializzandi escludono tutti i tipi di interventi chirurgici. Altre comprendono solo la chirurgia minore (che è quella che interessa maggiormente). In qesto caso i costi si aggirano intorno ai 280 euro.
Conclusioni
Concludendo, una volta che si è entrati in specialità, per orientarsi nella scelta della copertura assicurativa più adeguata, occorre verificare:
– Sono interessato a svolgere sostituzioni o comunque svolgere attività in libera professione COMPATIBILE? Voglio coprire le attività svolte in libera professione PRIMA di entrare in specialità? Se la risposta è NO, basta una polizza di colpa grave. Se la risposta è SI, occorre una polizza di rc professionale.
AGGIORNAMENTO AGOSTO 2023
Da pochi mesi Rc Medici distribuisce una assicurazione medici specializzandi che copre:
1) Frequenza specialità, anche chirurgica
2) Attività svolta in libera professione compatibile per legge
3) Attività svolta PRIMA dell’ingresso in specialità (NB questa è la cosa più importante e non tutti i prodotti la coprono)
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