L’articolo 1898 del codice civile italiano stabilisce le regole in materia di responsabilità da fatto illecito, ovvero il danno cagionato ad altri da una condotta dolosa o colposa.

Nel contesto di questo articolo, l’aggravamento del rischio si riferisce all’aumento del pericolo di danno derivante dalla condotta dell’autore del fatto illecito. In altre parole, l’aggravamento del rischio si verifica quando la condotta dell’autore del fatto illecito rende più probabile che si verifichi un danno a terzi rispetto a come sarebbe stato se l’autore avesse agito in modo diverso o non avesse agito affatto.

 

Nelle polizze RC (responsabilità civile) professionali, l’aggravamento del rischio si riferisce all’aumento del pericolo di danno per terzi che deriva dallo svolgimento dell’attività professionale da parte dell’assicurato. Ad esempio, in una polizza RC per un avvocato, l’aggravamento del rischio potrebbe verificarsi se l’avvocato decide di espandere il suo studio in una zona ad alto rischio di crimine, aumentando così il rischio di furti o di altri danni a terzi. Oppure, se un medico decide di iniziare a eseguire procedure chirurgiche complesse, il rischio di danni per i pazienti potrebbe aumentare, aumentando anche il rischio per l’assicuratore.

In generale, le polizze RC professionali coprono i danni causati a terzi a seguito dell’esercizio dell’attività professionale da parte dell’assicurato, e l’aggravamento del rischio può influire sulla tariffa della polizza o sulla sua copertura.

È importante che l’assicurato comunichi all’assicuratore ogni modifica o espansione dell’attività professionale, in modo che l’assicuratore possa valutare se ci sono eventuali rischi aggiuntivi che devono essere coperti dalla polizza.

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